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diapositiva successiva 7 - Schema generale del corso Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione In questa sezione si parlerà dell’Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Obiettivi di questa sezione • Individuare le misure di tutela aziendali • Approfondire i meccanismi di programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione diapositiva successiva Valutare i rischi significa… - Esame preliminare dell’attività • Produzione macchine, sostanze ecc. • Persone, organizzazione, gestione, ecc - Suddivisione in reparti e/o in gruppi omogenei - Individuazione dei fattori di rischio per i reparti/gruppi - Valutazione (stima) dei rischi • Indagini, misure, ecc - Individuazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione - Documentazione processo (documento ex art. 17 D.Lgs 81/08) Lo schema generale della VDR serve a riportare l’attenzione sul tema delle misure di prevenzione e protezione. Si sottolinea che la valutazione del rischio non è un esercizio di stile ma un’attività che ha la sua finalità principale nell’individuazione delle misure di riduzione del rischio che sono, appunto, quelle oggetto della presente sezione. diapositiva successiva Misure di riduzione del rischio Le misure di riduzione del rischio sono attività che, in ordine di priorità, mirano alla: • eliminazione del rischio; • prevenzione dell’esposizione; • mitigazione degli effetti dell’esposizione. Le misure di riduzione del rischio possono essere di sia di natura tecnica sia gestionale sia comportamentale Possiamo portare degli esempi adottando il caso di una lavorazione di verniciatura: • Eliminazione del rischio: sostituzione di uno smalto sintetico con una vernice ad acqua; • Prevenzione dell’esposizione: adozione di una pistola da verniciatura a bassa pressione per ridurre l’overspray; • Protezione: con dispositivo di protezione collettiva – potenziamento dell’impianto di ventilazione forzata; • Protezione: con dispositivo di protezione individuale – adozione di maschera a carboni attivi. diapositiva successiva Misura di miglioramento - Esempio La misura, che potrebbe essere inserita in un verbale di riunione periodica ai sensi dell’art. 35, comprende: • Descrizione dell’intervento; • Risorsa umana responsabile; • Risorse economiche stanziate; • Scadenza di attuazione; • Eventuali verifiche intermedie. diapositiva successiva Misure di riduzione del rischio e leggi Qualora si rilevino carenze nell’applicazione della legge: • l’attuazione non è programmabile nel tempo; • si da per scontata un’immediata attuazione; • se non si riesce a mettere in atto l’adeguamento devono essere adottate delle misure compensative immediate che garantiscano il livello di sicurezza di legge L’applicazione di una norma di legge non è una misura di miglioramento programmabile Un esempio: • Si rileva la presenza di una macchina con parti in movimento non adeguatamente protette; • L’adeguamento deve essere immediato pertanto non è possibile stilare un programma di adeguamento; • Se non c’è possibilità di intervenire immediatamente e modificare la macchina, questa può essere messa fuori uso tagliando l’alimentazione elettrica. diapositiva successiva Misure di PREVENZIONE • Misure di prevenzione presenti nell’area/reparto o specifiche per la singola operazione: Alcuni esempi possono essere: • Adozione di turnazioni per l’accesso ai reparti critici • Presenza di impianti elettrici antideflagranti • Adozione di procedure per la formazione dei nuovi assunti diapositiva successiva Misure di PROTEZIONE • Misure di protezione presenti nell’area/reparto o specifiche per la singola operazione: Alcuni esempi possono essere: • Adozione di cappe di aspirazione • Presenza di impianti di spegnimento automatici • Schermi di protezione per la proiezione di schegge nelle macchine utensili diapositiva successiva Utilizzo di DPI • DPI adottati per la mansione o specifiche per la singola operazione: Alcuni esempi: • Calzature di sicurezza isolanti dal freddo conforme a EN 20345 CE • Caschetto antiurto conforme a EN 812 CE • Giubbetto alta visibilità conforme a EN 471 CE