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diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (3 di 7) I preposti, devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Gestione emergenze Quanto al punto c) si insista sul fatto che il preposto deve conoscere nel dettaglio il piano di emergenza aziendale. Questo aspetto è dato per scontato dal legislatore e viene spesso trascurato. E’ altresì fondamentale che vengano considerati non solo gli incendi ma ogni tipologia di situazioni di emergenza potenzialmente applicabile al caso in esame. diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (4 di 7) I preposti, devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Pericoli gravi e immediati E’ questo un tema dibattuto perché questo obbligo comporta per il preposto una capacità che gli permetta di individuare tali situazioni. E’ quindi scontato che il preposto abbia una adeguata capacità di valutazione dei rischi e, soprattutto, un’approfondita conoscenza delle lavorazioni. diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (5 di 7) I preposti, devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; Lavoro in condizioni di pericolo Quanto al punto e) valgono le stesse considerazioni del punto precedente. Questo obbligo comporta per il preposto la necessità di avere una competenza specifica sulle potenziali situazioni di “pericolo grave e immediato” aziendali. diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (6 di 7) I preposti, devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; Segnalazione anomalie e situazioni di rischio Quanto al punto f) si tratta di un obbligo fondamentale. Il legislatore ha individuato nelle figura di maggiore esperienza operativa diretta, la figura demandata a far emergere i problemi che hanno impatto sulla SSL. Da questo ne consegue che se il preposto vuole dimostrare di aver correttamente interpretato il proprio ruolo, questo deve dare evidenza del fatto che ha effettuato segnalazioni circa l’esistenza di situazioni di rischio. Questo precetto è applicabile a vari situazioni: • Situazioni di rischio non previste e contemplate in azienda; • Incidenti abitualmente non segnalati (che invece devono essere portati a conoscenza delle altre figure di SSL affinché ne valutino la gravità e studino, se necessario, adeguate misure); • Quasi-incidenti o quasi-infortuni (i cosiddetti near miss). Situazioni nelle quali sono emerse condizioni che avrebbero potuto portare a incidenti o infortuni e, in quella specifica circostanza, non lo hanno fatto. diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (7 di 7) I preposti, […], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Corsi di formazione Quanto al punto g) è importante sottolineare il fatto che il legislatore è talmente convinto della necessità di formare i preposti da farne un obbligo sanzionato nei loro confronti (esistono quindi sanzioni per il DL che non organizza i corsi, ma, se il corso viene organizzato, anche per i preposti che non partecipano). diapositiva successiva Preposto – articolo 19 Si riepilogano gli obblighi riportati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/08. REQUISITI - Il preposto ha: - Competenze professionali - Poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico FUNZIONI - Il preposto: - Sovrintende l’attività lavorativa - Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute - Controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori - Esercita un funzionale potere di iniziativa SANZIONI - Apparato sanzionatorio art. 56 e seguenti diapositiva successiva Preposto – Sanzioni Sanzioni previste per il preposto: arresto fino a due mesi o ammenda da € 491,40 a € 1.474,21 per la violazione dell’Art. 19, c. 1, lett. a), c), e) ed f) per: • mancata sovrintendenza e vigilanza sulla osservanza degli loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali e uso DPI; • mancata osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; • mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI. Anche se è un subordinato, il preposto può essere sanzionato! Si riportano per punti le prime classi di sanzioni previste dall’Art. 56 “Sanzioni per il preposto”: 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). Altre sanzioni per il preposto sono previste in applicazione di specifici disposizioni dei titoli speciali del D.Lgs 81/08 (successivi al primo). diapositiva successiva Preposto – Sanzioni Sanzioni previste per il preposto: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’Art. 19, c. 1, lett. b), d) e g): • mancata verifica che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • mancata informazione dei lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • mancata frequenza agli appositi corsi di formazione. Si riportano per punti le seconde classi di sanzioni previste dall’Art. 56 “Sanzioni per il preposto”: 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). diapositiva successiva Preposto – Chi è? Identificazione del preposto: • sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative; • è subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro; • non ha una specifica qualifica e può coprire tutte le posizioni comprese tra il dirigente ed i lavoratori; • si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l’attività di altri lavoratori ai suoi ordini • sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore. Il ruolo di preposto non è necessariamente collegato dalla qualifica contrattuale Sono chiariti i tratti caratteristici essenziali del preposto, con particolare attenzione al fatto che il suo raggio d’azione è limitato ai lavoratori che sono sotto il suo diretto controllo. Si sottolinea il fatto che la qualifica di preposto non ha a che fare con l’inquadramento contrattuale. Ad esempio: un “quadro” non è necessariamente un preposto perché potrebbe aver raggiunto quella qualifica funzionale senza avere necessariamente persone sottoposte al suo coordinamento. La funzione di preposto è identificata nel momento in cui ci sono lavoratori coordinati. Suggerimento: Per chiarire questo concetto si possono fare esempi di preposti tipici: • Un responsabile di magazzino con magazzinieri coordinati; • Un responsabile di linea produttiva; • Il responsabile di un laboratorio; Il responsabile commerciale con agenti sottoposti al proprio controllo diapositiva successiva Preposto “effettivo” • Per l’individuazione del Preposto vale il Principio di Effettività • Elemento qualificante: “le assunzioni di fatto delle responsabilità” • La prima dimostrazione del ruolo di preposto sta nel fatto che qualcuno è subordinato Deve esistere una supremazia sugli altri lavoratori (formale o di fatto) diapositiva successiva Principio di effettività Per l’individuazione di preposti, dirigenti e DL vale Principio di Effettività secondo il quale ai fini dell’attribuzione delle responsabilità valgono i poteri effettivamente svolti Il ruolo concreto prevale su quello formale È molto importante a questo punto introdurre l’art. 299 sull’esercizio di fatto dei poteri direttivi. La disposizione si applica a DL, dirigenti e preposti e stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni effettivamente svolte e ai potere effettivamente esercitati. Per “essere” un preposto non basta essere un coordinatore, occorre dimostrare che sulle persone coordinate veniva nel concreto esercitato un potere. Naturalmente la cosa vale anche in senso inverso e molto spesso dei soggetti si trovano a essere definiti preposti in assenza di formali attribuzioni.