Read Aloud the Text Content
This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.
Text Content or SSML code:
diapositiva successiva Datore di lavoro DL – Enti pubblici • L’individuazione del DL è ancora più complessa negli enti pubblici dove raramente c’è un unico depositario del potere gestionale e di spesa; • In questo caso l’ente può redigere un modello organizzativo utile a individuare il DL, o i vari DL sulla base dei poteri assegnati; • L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 aiuta a operare questa individuazione. Il caso del DL negli enti è complesso e va trattato riportando la definizione che segue: Art. 2 D.Lgs. 81/08: “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. diapositiva successiva Datore di lavoro DL • L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa • Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi • Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo può diventare destinatario di sanzioni penali o ammende Si continuano a illustrare i compiti del DL specificando che gli obblighi di cui al secondo punto (organizzare, prevenire, proteggere ecc.) rappresentano la messa in pratica dei principi di base dell’art. 2087 del CC (Tutela delle condizioni di lavoro) secondo il quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. diapositiva successiva DL obblighi non delegabili Il DL ha due soli obblighi non delegabili secondo l’art. 17 del D.Lgs 81/08: • La valutazione dei rischi • La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Come vedremo in seguito gli altri obblighi possono essere gestiti in prima persona dal DL o delegati sotto determinate condizioni ad altre figure Approfondimenti: artt. 2, 17, 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. diapositiva successiva Dirigente • Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL • Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere gli permette di farlo in prima persona • In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni formalizzate che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti diapositiva successiva Dirigente – definizione di legge • art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ci possiamo soffermare su alcune riflessioni: • Il dirigente è tale in ragione delle competenze professionali (cosa sa fare) e gerarchici (cosa è messo nelle condizioni di fare); • I poteri conferiti al dirigente devono essere adeguati alla natura del suo incarico; • Il dirigente è comunque un esecutore del volere del DL rappresentato dalle sue direttive; • Al dirigente spetta il potere di organizzare e quindi di vigilare sulle attività lavorative. Approfondimenti: art. 2 e 18 del D.Lgs. 81/08 diapositiva successiva Dirigente - obblighi • Attuazione delle misure di salute e sicurezza • Valutazione delle capacità professionali dei lavoratori e loro assegnazione a mansioni adeguate • Istruzione, informazione, formazione e se necessario addestramento dei lavoratori oltre che controllo dell’assimilazione delle nozioni • Adozione di un sistema di controllo e vigilanza, anche attraverso adeguato numero di preposti Nell’art. 18 sono dettati i compiti assegnati a DL e dirigenti (delegabili dal DL) Ci si sofferma sui compiti che sono stati storicamente attribuiti al dirigente dalla Giurisprudenza. Questi sono ripresi e dettagliati dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08 dove sono accomunati a quelli del datore di lavoro. Si chiarisca che i compiti dell’art. 18 sono in prima battuta assegnati al DL che, in un’organizzazione complessa, può assegnarne e delegarne una parte alle altre figure di SSL. diapositiva successiva Dirigente – limiti incarico • Il Dirigente risponde solo nei limiti dell’incarico conferitogli e nella misura dei mezzi economici di cui è dotato • Nella maggior parte dei casi l’attuazione delle misure di sicurezza richiede solo atti di tipo organizzativo che rientrano nei poteri del Dirigente, che ne risponde per quella parte. Si illustrano i principi che definiscono i limiti dell’incarico’ del dirigente. È importante sottolineare che le responsabilità del Dirigente si configurano, come è indicato all’art. 2 del D.Lgs. 81/08, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali; è anche corretto affermare che la discriminante più importante (a differenza del preposto) è per il Dirigente l’effettivo potere non solo gerarchico, ma anche organizzativo e, soprattutto, di spesa. diapositiva successiva Preposto • I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori • I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo • Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Nell’art. 19 sono dettati i compiti dei preposti diapositiva successiva Preposto – definizione del D.Lgs. 81/08 • art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. È importante sottolineare che l’attività di sovrintendenza e controllo viene svolta in ragione delle competenze ma nei limiti dei poteri conferiti al preposto. Questo significa che il preposto è tale a causa della sua maggiore esperienza e competenza, ma che il suo potere di intervento incontra dei limiti naturali, essendo i superiori poteri gerarchici e funzionali naturalmente attribuiti al Dirigente. diapositiva successiva Preposto - obblighi • Il preposto: • verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, • verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, • istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, • sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, • segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. Il sistema è strutturato in modo da mettere questa figura nelle condizioni di essere obbligata ad agire a vantaggio della sicurezza proprio perché ne delinea una funzione e delle responsabilità di raccordo tra lavoratori e dirigenti. Va sottolineato il fatto che nel D.Lgs. 81/2008 viene attribuita particolare enfasi alle competenze di questa figura prevedendo anche i corsi di formazione specifici. diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (1 di 7) I preposti, devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori Riguardo il punto a) si vuole sottolineare l’importanza di avere istruzioni scritte da parte dell’azienda. In un’attività lavorativa strutturata secondo procedure c’è, infatti, una declinazione più chiara del contenuto del lavoro e questo favorisce anche le funzioni di controllo tipiche del preposto diapositiva successiva Preposto – articolo 19 (2 di 7) I preposti], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08): b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Controllo competenze specifiche Quanto al punto b) si ricordi che esistono diverse attività che, per la loro esecuzione in scurezza, richiedono il possesso di competenze specifiche. Come esempi: • Lavoro in ambienti confinati; • Lavori in quota; • Conduzione di mezzi particolari; • Lavoro in aree con possibile contatto con conduttori elettrici; • Bonifiche di amianto.