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Corso FORMAZIONE per PREPOSTI Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 1 - Schema generale del corso Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione: Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. Comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. Comprendere i rapporti reciproci tra i soggetti della prevenzione anche in relazione alle specifiche responsabilità delle diverse figure; Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Acquisire i concetti di base che sono a fondamento del processo che porta dall’individuazione dei pericoli alla valutazione dei rischi. Descrivere caratteristiche e funzioni del DVR; Incidenti e infortuni mancati. Comprendere l’importanza dell’esame degli infortuni mancati e dei quasi incidenti come strumento di controllo e segnalazione alle altre figure della prevenzione; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri. Introdurre concetti base di comunicazione utili alla corretta interpretazione del ruolo del preposto; Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera. Esaminare casi di studio ed esempi relativi agli specifici rischi aziendali; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Esaminare il flusso decisionale e le modalità di programmazione che conducono alla messa in atto delle misure di riduzione del rischio; Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Esaminare casi ed esempi pratici circa le modalità di messa in atto della funzione di controllo tipica del preposto. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 19, Accordo della Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 paragrafo 5. diapositiva successiva Presentazione del corso - Formazione particolare aggiuntiva preposti 8 ore - Aggiornamento formazione preposti 6 ore con cadenza Quinquennale Quella del preposto è una formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista per tutti i lavoratori I contenuti della formazione del preposto, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono: • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; • Incidenti e infortuni mancati; • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. AI termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Si consiglia infine di verificare le singole disposizioni regionali che in alcuni casi stabiliscono requisiti aggiuntivi per i soggetti erogatori e le modalità di attestazione delle conoscenze acquisite. diapositiva successiva Schema generale del corso Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità La sezione che segue tratta dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. Aiuterà a comprendere come sono distribuite le responsabilità in tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambito del sistema aziendale. diapositiva successiva 1-Schema organizzazione aziendale In questa diapositiva sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fase successive dell’intervento: • DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; • RSPP: un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi; • ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; • Lavoratori: coloro che operano alle dipendenze del soggetto identificato come DL; • RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; • Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all’azienda; • Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di necessità di primo soccorso; • Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di emergenze di varia natura; • Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL. Si sottolinea il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: • Attribuzione di specifici compiti; • Competenza necessaria per l’esecuzione del compito; • Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni. diapositiva successiva Schema organigramma generale In questa diapositiva si introduce lo schema generale di un organigramma per l’individuazione delle diverse figure di SSL. Le figure in cima all’organigramma sono: - Datore di lavoro - Medico competente - RSPP Subito dopo troviamo la figura del Dirigente • In un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente sotto il datore di lavoro Successivamente ci sono le figure dei preposti • In linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non è detto In ultimo troviamo i lavoratori e il loro rappresentante (RLS) • Non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti speciali Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni. diapositiva successiva Organigramma della prevenzione In questa diapositiva si propone lo schema dell’organigramma per la gestione della sicurezza aziendale della diapositiva precedente Le figure in cima all’organigramma sono: - Datore di lavoro - Medico competente - RSPP Subito dopo troviamo la figura del Dirigente • In un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente sotto il datore di lavoro Successivamente ci sono le figure dei preposti • In linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non è detto In ultimo troviamo i lavoratori, il loro rappresentante (RLS), gli addetti nominati per il primo soccorso e gli addetti nominati per le emergenze • Non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti speciali Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni. diapositiva successiva Datore di lavoro DL • Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell’attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008) • Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione • Nel sistema italiano (Costituzione, Codice Civile, Codice Penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza. Nella definizione di DL occorre specificare che questo ruolo è rappresentato dalle funzioni svolte e dagli effettivi poteri di spesa. Nelle realtà complesse l’individuazione di questa figura non è scontata ma passa per un’analisi dell’organigramma anche in relazione alla possibile esistenza di deleghe. Sottolineare il fatto che per il DL ci sono i compiti non delegabili indicati in diapositiva, ma che su tutti gli obblighi delegabili il DL è tenuto a controllare e a valutare i requisiti del delegato in funzione delle sue capacità. Approfondimenti: artt. 2, 17, 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.