Download Free Audio of diapositiva successiva Emergenza incendio: classi... - Woord

Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

diapositiva successiva Emergenza incendio: classificazione Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso che può essere basso, medio o elevato. A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Rientrano in questa categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: a) i luoghi di lavoro soggetti a Certificato Prevenzione Incendi, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: - aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; - aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; - aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; - aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; - edifici interamente realizzati con strutture in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio; c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. Approfondimento: a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. diapositiva successiva Emergenza incendio: dotazione Dotazione aziendale: Misure tecniche attive e passive Sistemi di spegnimento (fissi e portatili) Uscite di emergenza La dotazione aziendale parte da misure di tipo tecnico e di tipo organizzativo-gestionale. Sono misure di tipo tecnico, per esempio, la realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte, messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche, realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte, - ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili e l'adozione di dispositivi di sicurezza. Sono invece misure di tipo organizzativo-gestionale il rispetto dell'ordine e della pulizia, i controlli sulle misure di sicurezza, la predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare, l'informazione e formazione dei lavoratori. diapositiva successiva Emergenza incendio: formazione Formazione addetti antincendio: I corsi di formazione, così come previsti dal D.M. 10/03/1998, hanno programmi e durate differenziati in base alle tre categorie di rischio incendio. Rischio basso: Durata 4 ore - L'incendio e la prevenzione - Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio - Esercitazioni pratiche Rischio medio: Durata 8 ore - L'incendio e la prevenzione incendi - Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio - Esercitazioni pratiche Rischio elevato: Durata 16 ore - L'incendio e la prevenzione incendi - La protezione antincendio - Procedure da adottare in caso di incendio - Esercitazioni pratiche L'aggiornamento periodico è previsto dal Decreto Legislativo 81/08 Art. 37 c. 9 e viene erogato secondo i programmi previsti dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5987 del 23/2/2011: • rischio basso: 2 ore; • rischio medio: 5 ore; • rischio elevato: 8 ore. diapositiva successiva Altri tipi di emergenza: terremoto Terremoto: il terremoto è il movimento della crosta terrestre dovuto a una rottura, a uno scorrimento relativo o a una esplosione vulcanica. Si manifesta come una serie di onde che si propagano da un punto di rottura della faglia terrestre e può provare il cedimento e il crollo degli edifici. Il terremoto può coinvolgere anche il luogo di lavoro! Ci sono altri tipi di emergenza che possono coinvolgere il luogo di lavoro, e il primo che si esamina è il terremoto, un evento spesso trascurato ma che è costato molto al nostro Paese negli ultimi decenni. I due più recenti eventi sismici avvenuti nel nostro Paese sono stati il terremoto de l'Aquila del 2009, con magnitudo 6,3 e bilancio definitivo di 309 vittime, oltre 1500 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni, e il terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012, con magnitudo di 5,9 e un bilancio definitivo di 27 vittime, oltre 400 feriti e oltre 7 miliardi di euro di danni. Allo stato attuale non sono noti sistemi affidabili per la previsione di terremoti: non è pertanto possibile prendere precauzioni preliminari al di fuori della formazione preventiva del personale sulle misure più opportune da attuare per fronteggiare l'emergenza quando questa si verifica. Vi sono, comunque, informazioni che possono aiutarci ad affrontare l'emergenza terremoto, come conoscere quali siano i punti più sicuri degli edifici e dove si trovino spazi sicuri vicino all'immobile. Inoltre nell'arredamento è bene evitare di posizionare mobili che, cadendo, potrebbero ostruire l'apertura della porta o l'uscita dall'ambiente. Un terremoto normalmente si manifesta con violente scosse iniziali, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quelle iniziali (scosse di assestamento). Anche queste ultime, comunque, possono essere estremamente pericolose in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali. La struttura, già provata nella sua resistenza dalle prime scosse, potrebbe non resistere alle scosse successive. Gli edifici sono progettati per consentire l'evacuazione dopo il terremoto, e rientrare in un edificio che può aver subito danni potrebbe rivelarsi fatale. La foto raffigura la “Casa dello studente” de l'Aquila, costruita negli anni '60 e in cui è crollata, a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, l'ala costruita nel 2000. In questo crollo hanno perso la vita 8 studenti.