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diapositiva successiva Formazione degli operatori A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (Art. 73, c. 5 ) 1. Individuazione delle attrezzature di lavoro a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili b) Gru a torre c) Gru mobile d) Gru per autocarro e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo f) Trattori agricoli o forestali g) Macchine movimento terra h) Pompa per calcestruzzo La Circolare 21.2013 chiarisce che l'elenco riportato nell'All. A è esaustivo e non esemplificativo. L'elenco delle attrezzature non può essere esteso per analogia. Si richiama l'Art. 73 “Informazione, formazione e addestramento” che al comma 5 riporta: 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Il comma 5 contiene il richiamo diretto all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 costituisce in pratica un'appendice al Decreto Legislativo 81/08 in relazione alla formazione dei lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature. Si segnala che le attrezzature contenute nell'elenco dell'Accordo sono solo ALCUNE e non TUTTE quelle di cui al comma 7. Si cita a titolo di esempio il carroponte, che non è contenuto nell'elenco di attrezzature dell'Accordo ma è certamente da ritenersi un'attrezzatura che richiede conoscenze e responsabilità particolari, tanto è vero che è contenuto tra le attrezzature soggette a verifica periodica come da All. VII del Decreto Legislativo81/08. L'Accordo citato all'Art. 6 “Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento” contiene l'obbligo di aggiornamento per gli operatori: 6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. 6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti. In merito al corso di aggiornamento le circolari del MLPS hanno esplicitato la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento interamente in aula: • circolare MLPS 12.2013 p.to 3: ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. • circolare MLPS 21.2013 p.to 1: fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n. 12/2013 di questo Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente. diapositiva successiva Formazione degli operatori La formazione di cui all'Accordo CSR del 22/02/2012 è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il Decreto Legislativo n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/08. Si identificano quindi 3 tipologie di attrezzature, la cui formazione è illustrata nel diagramma della diapositiva: 1. Attrezzature contenuta nell'elenco dell'All. A dell'Accordo CSR: formazione con programma e durata come definito dall'Accordo 2. Attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari per l'utilizzo: formazione non normata ma obbligatoria con contenuti adeguati e specifici 3. Attrezzature di lavoro ordinarie: formazione non normata ma comunque obbligatoria