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diapositiva successiva Sicurezza delle attrezzature La persona che assume droghe (sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale con effetti narcotici ed euforizzanti, o allucinogeni, o eccitanti, o sedativi) si trova nella condizione di invalidità temporanea totale per le mansioni che richiedono lo svolgimento di lavorazioni con attrezzature pericolose. L'alcolemia è la concentrazione di alcol nel sangue e si esprime con il numero di milligrammi presenti in 100 millilitri di sangue. L'alcol: • riduce la capacità visiva; • provoca sonnolenza; • aumenta il tempo di reazione. Il Decreto Legislativo38/2000 (Art.12) ha aggiunto all'Art. 2 ed all'Art. 210 del T.U. (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 -Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) la seguente disposizione: “...l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ... (omissis) ... Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;...” In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive l'azione di rivalsa o di indennizzo varia in funzione del volontario stato di ebbrezza o di parziale o totale incoscienza dovuta all'uso volontario di sostanze stupefacenti. Si ricorda che in questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso causale tra attività lavorativa ed evento lesivo. Il lavoratore potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente del danno causato. Nell'ambito dell'azione preventiva è bene tenere che il 25 % degli incidenti sul lavoro sono presumibilmente riconducibili all'alcol e la Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati n. 125 del 30/03/2001 all'Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) riporta: 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, …, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente … 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa… diapositiva successiva Verifiche e manutenzioni L'Art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione; 3) aggiornate ai requisiti minimi di sicurezza; 4) che siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro. Inoltre il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche con la frequenza indicata. Si richiamerà brevemente il contenuto dell'Art. 71 soffermandosi sulla parte relativa a “manutenzione”, “controlli” (periodici e straordinari) e “verifiche”. È utile sottolineare la differenza tra i tre termini in quanto queste azioni sono svolte da soggetti diversi e hanno scopi diversi. L'Art. 71 inoltre identifica la necessità di avere personale qualificato per l'effettuazione dei lavori di manutenzione e riparazione, e se l'azienda non dispone di personale qualificato può avvalersi di manutentori esterni. La norma specifica che i controlli periodici sono effettuati sulla base del manuale d'uso e manutenzione, redatto dal fabbricante, o di norme di buona tecnica mentre i controlli straordinari, eseguiti in seguito a eventi eccezionali o lunga inattività, sono utili a verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Fare riferimento alla tabella dell'Allegato VII del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. dove sono riportate le attrezzature soggette a verifica periodica. diapositiva successiva Verifiche e manutenzioni Ci sono due possibili gruppi di attrezzature di lavoro: 1) attrezzatura soggetta a verifiche periodiche All. VII e controlli periodici come da indicazioni del fabbricante 2) attrezzatura soggetta a controlli periodici come da indicazioni del fabbricante Se l'attrezzatura è riportata nell'elenco dell'Allegato VII: A. Prima verifica - effettuata dall'INAIL che vi provvede entro 45 gg dalla messa in servizio dell'attrezzatura, decorso tale termine il DDL si può rivolgere all'ASL e/o soggetti abilitati (elenco negli allegati al D.M. 11/04/2011) B. Verifiche successive - effettuata dall'ASL o da soggetti abilitati (elenco negli allegati al D.M. 11/04/2011) Ovviamente tutte le attrezzature sono soggette a manutenzione periodica come indicato dal fabbricante (o da regole di buona tecnica). diapositiva successiva Formazione degli operatori Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. Destinatari: operatori Condizioni di impiego: ordinarietà e quotidianità del lavoro. Situazioni anormali prevedibili: imprevisti! Le situazioni anormali prevedibili sono “non la norma”, ma comunque tra queste rientra una casistica ampia di imprevisti e incidenti che possono accadere con le attrezzature. diapositiva successiva Formazione degli operatori Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento … 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Quindi i lavoratori esposti, chi non si trovi alla guida del mezzo, eventuali manutentori, clienti, persone di passaggio anche esterne all'azienda e che si trovano a transitare nello spazio di lavoro del carrello elevatore. Destinatari: lavoratori esposti 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Formazione lavoratori stranieri Il corso tenuto per lavoratori stranieri deve essere preceduto da un test per la verifica della conoscenza della lingua italiana. Si vedano documenti redatti dalle ASL locali o altri enti purché di comprovata validità. Un riferimento può essere “Promossi in classe” preparato dall'ULSS 22 del Veneto (vedere il link riferimento riportato nella diapositiva) diapositiva successiva Formazione degli operatori Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento … 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Gli addetti sono identificati preventivamente e formati, informati e addestrati sull'uso dell'attrezzature specifica.