Download Free Audio of diapositiva successiva Obblighi in relazione alle... - Woord

Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

diapositiva successiva Obblighi in relazione alle attrezzature Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Continuando l'analisi dell'Art. 71 si evidenzia come la sicurezza delle attrezzature sia mantenuta attraverso due fasi: • fase 1: l'installazione e l'uso devono avvenire secondo le istruzioni del fabbricante • fase 2: poiché gli influssi del tempo e l'usura possono peggiorare le caratteristiche di sicurezza dell'attrezzatura sono obbligatori controlli e manutenzioni periodici e regolari. In questo caso non si parla principalmente di manutenzioni finalizzate al mantenimento dell'operatività (come potrebbero essere i rabbocchi dei materiali di consumo o la sostituzione di elementi soggetti ad usura come lame e dischi). L'articolo ha una chiara destinazione di tutela della sicurezza e quindi le manutenzioni devono avvenire anche e soprattutto con la finalità di mantenere condizioni di sicurezza accettabili per l'attrezzatura di lavoro. La manutenzione deve essere effettuata periodicamente e deve seguire una verbalizzazione e registrazione delle attività svolte, come richiesto dal Decreto Legislativo81/08. È prevista anche una sanzione in caso di inadempienza a quest'obbligo. diapositiva successiva Obblighi in relazione alle attrezzature Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. IL NOLEGGIATORE È RESPONSABILE DELLA VERIFICA SUI REQUISITI DELL'OPERATORE! Non è possibile acquistare o vendere vecchie attrezzature non conformi se prima non si è provveduto alla messa in sicurezza secondo quanto previsto dall'All. V. Questo permette di evitare l'immissione sul mercato (anche dell'usato) di attrezzature non sufficientemente sicure. Si ricorda che, come si è visto, è responsabilità del datore di lavoro provvedere alla designazione degli addetti e alla loro formazione, ma con l'Art. 72 anche i noleggiatori “a freddo” (quindi chi noleggia l'attrezzatura senza operatore) vengono coinvolti nel processo di verifica. Sensibilizzare i preposti sul fatto che non possono affidare a terzi l'attrezzatura senza l'autorizzazione del datore di lavoro. diapositiva successiva Sicurezza delle attrezzature La tabella riporta i dati INAIL presenti nel database INFOR.MO. con percentuale raccolta per determinante. Si evince che almeno il 25% degli infortuni mortali è riconducibile all'uso di attrezzature di lavoro, e spesso la causa non è l'attrezzatura in sé ma un'errata manovra o errori nell'impiego. Ragionare con i preposti che come potrebbe rivelarsi inutile l'investimento in nuove tecnologie se non supportato da nuove competenze, così l'adozione di attrezzature con sistemi di sicurezza sofisticati è parzialmente vano se l'operatore non segue comportamenti corretti e sicuri. Il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione di attrezzature di lavoro sicure ma anche della formazione e addestramento degli utilizzatori. diapositiva successiva Sicurezza delle attrezzature Il datore di lavoro deve seguire un percorso di valutazione e autorizzazione: • nella scelta dell'attrezzatura; • nella sua installazione; • nel suo utilizzo. Il fabbricante deve fornire l'attrezzatura “a norma” e provvista di: • istruzioni d'uso; • manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana; • dichiarazione di conformità alle direttive applicabili. Gli obblighi del datore di lavoro vanno dalla scelta dell'attrezzatura più idonea, al suo inserimento nel contesto lavorativo e fino alla manutenzione mentre alcune responsabilità rimangono a carico del produttore, come per esempio la dotazione di manualistica e di dotazioni di sicurezza necessarie al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Manomettere un macchinario o un'attrezzature costituisce un aumento del rischio per l'operatore e una violazione delle norme, ed espone l'azienda a pesanti rischi giudiziari in caso si verificasse un infortunio. Si segnala anche l'Art. 23 che indica gli “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”: 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. diapositiva successiva Sicurezza delle attrezzature Procedura per macchinari non marcati CE: L'Art. 70 evidenzia la responsabilità del datore di lavoro che deve mettere a disposizione attrezzature di lavoro conformi e tratta i “Requisiti di sicurezza”: 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V. Eventuali attrezzature non provviste di marcatura CE perché messe a disposizione dei lavoratori prima dell'entrata in vigore delle normative comunitarie devono essere dotate dei sistemi di sicurezza di base previsti dall'All. V del Decreto Legislativo81/08. • Macchina • Messa in servizio prima di direttiva di prodotto • Sì • Dichiarazione di conformità alle normative vigenti all'epoca della messa in servizio Allegato V al Decreto Legislativo81/2008 • No • Rif. Direttiva Titolo III e all. VI al Decreto Legislativo81/2008 diapositiva successiva Sicurezza delle attrezzature Quali sono le fasi in cui vanno valutati i rischi nell'uso di un'attrezzatura? “Qualsiasi operazione lavorativa”: • messa in servizio o fuori servizio; • l'impiego; • il trasporto; • la riparazione; • la trasformazione; • la manutenzione; • la pulizia; • il montaggio; • lo smontaggio. Si rammenta la definizione di utilizzo dell'attrezzatura di lavoro contenuta nell'Art. 69 che comprende “qualsiasi operazione lavorativa” svolta con l'attrezzatura stessa. Seguono i termini contenuti nella definizione che possono essere esemplificati per esempio traendo spunto dalle attrezzature presenti nella diapositiva: 1) Gru a torre: quali sono i rischi per… • la messa in servizio o fuori servizio; • l'impiego • il trasporto • la manutenzione • il montaggio • lo smontaggio 2) Tornio: quali sono i rischi per… • messa in servizio o fuori servizio • l'impiego • la riparazione • la trasformazione • la manutenzione • la pulizia 3) Affettatrice: quali sono i rischi per… • l'impiego • la manutenzione • la pulizia