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diapositiva successiva Sanzioni previste per il preposto: arresto fino a un mese ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'Art. 19, c. 1, lett. b), d) e g): • mancata verifica che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • mancata informazione dei lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • mancata frequenza agli appositi corsi di formazione. Anche se è un subordinato, il preposto può essere sanzionato! Si riportano per punti le seconde classi di sanzioni previste dall'Art. 56 “Sanzioni per il preposto”: 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). diapositiva successiva Principio di effettività Per l'individuazione di preposti, dirigenti e DL vale Principio di Effettività secondo il quale ai fini dell'attribuzione delle responsabilità valgono i poteri effettivamente svolti. Il ruolo concreto prevale su quello formale È molto importante a questo punto introdurre l'art. 299 sull'esercizio di fatto dei poteri direttivi. La disposizione si applica a DL, dirigenti e preposti e stabilisce, in sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni effettivamente svolte e ai potere effettivamente esercitati. Per “essere” un preposto non basta essere un coordinatore, occorre dimostrare che sulle persone coordinate veniva nel concreto esercitato un potere. Naturalmente la cosa vale anche in senso inverso e molto spesso dei soggetti si trovano a essere definiti preposti in assenza di formali attribuzioni. Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi: 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. diapositiva successiva Il preposto deve… a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; Questo è lo Svolgimento ordinario del lavoro. In caso di emergenza deve… c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; Corso di AGGIORNAMENTO per PREPOSTI Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Modulo 1 – Attrezzature diapositiva successiva Schema generale del corso Saranno illustrati gli obiettivi generali delle Attrezzature – rischi nell'uso delle attrezzature di lavoro Attrezzature di lavoro e classificazione Obblighi in relazione alle attrezzature Sicurezza delle attrezzature Verifiche e manutenzioni Formazione degli operatori diapositiva successiva Attrezzature di lavoro e classificazione Il Decreto Legislativo9 aprile 2008 n. 81 è composto da: • 13 titoli • 306 articoli • 51 allegati Il Decreto Legislativo 81/08 è stato successivamente integrato dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI diapositiva successiva Attrezzature di lavoro e classificazione Articolo 69 – Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. diapositiva successiva Attrezzature di lavoro e classificazione Individuiamo in questa immagine: a) attrezzatura di lavoro b) uso di una attrezzatura di lavoro c) zona pericolosa d) lavoratore esposto e) operatore L'immagine ha scopo rappresentativo e va considerata esclusivamente come utilità per schematizzare i concetti dell'Art. 69. Da evidenziare che nell'uso di determinate attrezzature (come il carrello elevatore, il decespugliatore, macchine movimento terra, ecc.) in certi casi sono assimilabili ai lavoratori esposti anche i passanti e i pedoni oppure i lavoratori che si trovano in prossimità degli spazi di manovra o al lavoro su altre attrezzature nelle vicinanze. In merito alla definizione di operatore la Circolare MLPS 12.2013 specifica che “l'utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato dall'attività lavorativa caratteristica dell'attrezzatura stessa”. Pertanto anche l'utilizzatore saltuario è assimilabile, per il tempo in cui usa l'attrezzatura, a un operatore a tutti gli effetti. diapositiva successiva Attrezzature di lavoro e classificazione La norma identifica delle attrezzature “più pericolose”. Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. La definizione di attrezzatura di lavoro ha un campo di applicazione molto ampio: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. L'Art. 71 introduce al comma 7 una sotto-classificazione evidenziando che esistono delle attrezzature che per il loro impiego richiedono conoscenze e responsabilità particolari e che quindi sono più pericolose delle altre. Proporre ai partecipanti degli esempi legati alla loro attività lavorativa, per esempio: • gru a torre – carriola; • carrello elevatore – carrello manuale; • tritacarne – forno a microonde. Si anticipa che l'impiego di queste attrezzature è riservato esclusivamente a personale precedentemente incaricato e adeguatamente informato, formato e addestrato. diapositiva successiva Obblighi in relazione alle attrezzature Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. L'Art. 71 evidenzia che la scelta delle attrezzature deve essere idonea e conforme alle esigenze del lavoro da svolgere e delle caratteristiche del luogo di lavoro. Per esempio si dovrà tenere conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, del sito di installazione, della modalità di utilizzo e di eventuali rischi presenti.