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Corso di AGGIORNAMENTO per PREPOSTI Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Modulo 0 – Introduzione diapositiva successiva Schema generale del corso Corso di aggiornamento per preposti Ruolo del preposto e responsabilità Attrezzature DPI Gestione dell'emergenza Comunicazione e relazioni diapositiva successiva Presentazione del corso I contenuti della formazione del preposto, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/08, comprendono: • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; • Incidenti e infortuni mancati; • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; • Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. AI termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008. L'aggiornamento, quinquennale di 6 ore, può essere svolto in modalità e-learning. diapositiva successiva Schema Organizzazione Aziendale In questa diapositiva sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fase successive dell'intervento: • DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; • RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi; • ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; • Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del DL; • RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; • Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all'azienda; • Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l'intervento in caso di necessità di primo soccorso; • Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l'intervento in caso di emergenze di varia natura; • Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL. Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: • Attribuzione di specifici compiti; • Competenza necessaria per l'esecuzione del compito; • Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Approfondimenti: Decreto Legislativo 81/08 art. 2, definizioni. diapositiva successiva Schema Organigramma Generale In questa diapositiva si introduce lo schema generale di un organigramma per l'individuazione delle diverse figure di SSL. Nella lettura si faccia notare che: • Il RSPP è posto in staff al DL • La stessa posizione è associata al MC • In linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non è detto • In un'organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente sotto il DL • Non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti speciali Approfondimenti: Decreto Legislativo 81/08 art. 2, definizioni. diapositiva successiva Preposto • I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori • I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo • Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Preposto – definizione del D.Lgs 81/08 • art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa l'attività di sovrintendenza e controllo viene svolta in ragione delle competenze ma nei limiti dei poteri conferiti al preposto. Questo significa che il preposto è tale a causa della sua maggiore esperienza e competenza, ma che il suo potere di intervento incontra dei limiti naturali, essendo i superiori poteri gerarchici e funzionali naturalmente attribuiti al Dirigente. diapositiva successiva Preposto - obblighi Il preposto: • verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, • verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, • istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, • sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, • segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi. Nella definizione delle attribuzioni del preposto è bene sottolineare gli obblighi di segnalazione e il fatto che il sistema è strutturato in modo da mettere questa figura nelle condizioni di essere obbligata ad agire a vantaggio della sicurezza proprio perché ne delinea una funzione e delle responsabilità di raccordo tra lavoratori e dirigenti. Va sottolineato il fatto che nel Decreto Legislativo 81 2008 viene attribuita particolare enfasi alle competenze di questa figura prevedendo anche i corsi di formazione specifici. diapositiva successiva Preposto – Chi è? Identificazione del preposto: • Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative; • È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro; • Non ha una specifica qualifica e può coprire tutte le posizioni comprese tra il dirigente ed i lavoratori; • Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l'attività di altri lavoratori ai suoi ordini • Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore. Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica Sono chiariti i tratti caratteristici essenziali del preposto, con particolare attenzione al fatto che il suo raggio d'azione è limitato ai lavoratori che sono sotto il suo diretto controllo. Si sottolinea il fatto che la qualifica di preposto non ha a che fare con l'inquadramento contrattuale. Ad esempio: un “quadro” non è necessariamente un preposto perché potrebbe aver raggiunto quella qualifica funzionale senza avere necessariamente persone sottoposte al suo coordinamento. La funzione di preposto è identificata nel momento in cui ci sono lavoratori coordinati. Alcuni esempi di preposti tipici: • Un responsabile di magazzino con magazzinieri coordinati; • Un responsabile di linea produttiva; • Il responsabile di un laboratorio; • Il responsabile commerciale con agenti sottoposti al proprio controllo diapositiva successiva Preposto – Sanzioni Sanzioni previste per il preposto: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'Art. 19, c. 1, lett. a), c), e) ed f) per: • mancata sovrintendenza e vigilanza sulla osservanza degli loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali e uso DPI; • mancata osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; • mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI. Anche se è un subordinato, il preposto può essere sanzionato! Si riportano per punti le prime classi di sanzioni previste dall'Art. 56 “Sanzioni per il preposto”: 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).