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GRADO DI AUTONOMIA PATRIMONIALE: Le società si distinguono in società di persone e società di capitali. AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA: Non viene riconosciuta la personalità giuridica, il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci. Soci hanno responsabilità illimitata e solidale (ogni socio può rispondere anche per gli altri). AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA: Viene riconosciuta la personalità giuridica, il capitale della società è del tutto autonomo rispetto a quello dei soci. Soci hanno responsabilità limitata, rischiano di perdere la somma conferita nella società e non il loro patrimonio personale. SOCIETÀ DI PERSONE: Hanno autonomia patrimoniale imperfetta, non dotate di personalità giuridica. SOCIETÀ DI CAPITALI: Hanno autonomia patrimoniale perfetta, dotate di personalità giuridica. SOCIETÀ SEMPLICE: Unico modello di società non commerciale, si può esercitare solo un'attività agricola. Non è soggetta allo statuto dell'imprenditore commerciale, all'insieme di obblighi che si applicano per imprese commerciali (iscrizione al registro imprese, tenuta scritture contabili, ricorso al fallimento…) MODALITÀ DI COSTITUZIONE: Si costituisce con un contratto o con un atto costitutivo, 2 o più persone dichiarano di voler esercitare un'attività assieme di produzione e scambio di beni o servizi e di dividerne gli utili. ATTO COSTITUTIVO: Non richiede una forma specifica. Si può costituire verbalmente accordo verbale tra i due soci o tacitamente svolgono attività assieme dividendo utili (società di fatto). Società in esame ha come oggetto un'attività non commerciale, non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro imprese, ma solo all'annotazione in una sezione speciale. I CONFERIMENTI: Tutti i soci devono eseguire un conferimento di beni o servizi a favore della società. Una società semplice può essere costituita all'inizio senza un patrimonio sociale, che si può trasformare in seguito con i conferimenti dai soci e con beni acquistati dalla società. CONFERIMENTI: -Una somma di denaro, utilizzata dagli amministratori per svolgere l'attività sociale (materie prime, attrezzature, pagare dipendenti, affittare terreno...). -1 o più beni in natura che possono essere conferiti in proprietà o in godimento. -Un credito, titolo che attesti il diritto di ottenerne una prestazione da un'altra persona. Prestazione di un'attività lavorativa, quando socio si impegna a svolgere un'attività a vantaggio della società, assumendo stessi diritti e obblighi degli altri soci. SOCIO D'OPERA non è un lavoro subordinato, non ha diritto al trattamento previsto per dipendenti, il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione agli utili della società. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI: Ogni socio ha il diritto di ricevere la sua parte degli utili risultanti dal rendiconto. Nelle società di persone ciascun socio può pretendere la sua quota di utili derivanti dall' esercizio in comune dell'attività, anche contro la volontà della maggioranza o di tutti gli altri soci. PATTO LEONINO: Tutti i soci partecipano alla divisione degli utili e delle perdite. Non è consentito e la legge considera nullo un patto che prevede l'esclusione di uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili o alle perdite. LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI FRA I SOCI: Ogni socio ha diritto di avere una parte degli utili. -Secondo modalità stabilite nell'atto costitutivo -Se nell'atto costitutivo non sono stati definiti criteri di ripartizione degli utili, si suddividono in maniera proporzionale rispetto ai conferimenti -Se non c'è un atto costitutivo o se c'è ma non è stato determinato il valore dei conferimenti, la ripartizione degli utili avviene in modo uguale -La partecipazione agli utili spettante al socio d'opera deve essere stabilità dal giudice secondo equità e deve garantire ad egli un corrispettivo sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. -Se nel contratto sociale è stabilita solo la partecipazione ai guadagni di ciascun socio si presume che nella stessa misura anche la partecipazione alle perdite della società AMMINISTRAZIONE: Dirigere e gestire un'attività sociale, prendere tutte le decisioni e compiere tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività per cui la società si è costituita. -AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA: Ogni socio è amministratore della società e può compiere qualsiasi atto di amministrazione. -AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA: Potere di amministrazione è affidato a tutti i soci o a più soci, insieme e non separatamente. -AMMINISTRAZIONE MISTA: Potere di amministrazione a tutti i soci o a più soci, per alcuni atti in modo disgiunto e per altri in modo congiunto. -Amministratori possono essere nominati nell'atto costitutivo della società oppure con un atto separato. Si può togliere carica di amministrazione a un socio, per giusta causa (oggettiva o soggettiva). SOGGETTIVA: Riguarda una situazione personale del socio che gli impedisce l'esecuzione del lavoro -OGGETTIVA: Incide negativamente nella fiducia. COMPENSO: Soci hanno diritto a un compenso, a meno che non abbiano accettato l'incarico a titolo gratuito. RAPPRESENTANZA O FIRMA SOCIALE: Attività esterna nei confronti dei terzi (conclusione contratti, assunzione lavoratori, emissione assegni o cambiali, ricevimento pagamenti...). Poter agire con i terzi, compiere atti giuridici in nome e per conto della società. LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI: Per le obbligazioni di una società semplice è responsabile la società con il suo patrimonio costituito dai conferimenti iniziali dei soci e dai beni acquistati in seguito dalla società, i creditori della società possono agire sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono anche i singoli soci: la responsabilità dei soci è illimitata, ogni socio risponde per l'intero debito e i creditori sociali possono pretendere il pagamento da uno qualsiasi dei soci. Il contratto sociale può prevedere eventualmente a favore di uno o più soci un patto di limitazione della responsabilità o di esclusione della solidarietà con il quale si stabilisce che la loro responsabilità non può superare un determinato ammontare o riguardare soltanto una parte dei debiti sociali. DEBITI DEL SINGOLO SOCIO: I creditori individuali di un socio non possono agire sul patrimonio della società ma possono agire sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi o cautelari sulla sua quota del patrimonio sociale. L'autonomia patrimoniale di una società semplice risulta quindi più attenuata rispetto a quella delle altre società di persone. SCIOGLIMENTO RAPPORTO SOCIALE: Il rapporto sociale può cessare nei confronti di tutti i soci quando si verifica lo scioglimento della società o nei confronti dei singoli soci che decidono di recedere dalla società. CAUSE DI SCIOGLIMENTO -Scadenza del termine finale indicato nell'atto costitutivo, a meno che i soci non decidono di continuare la società anche dopo la scadenza -Realizzazione dell'oggetto sociale, conseguimento dell'obiettivo per il quale la società era nata o l'impossibilità di realizzare l'oggetto sociale per cause esterne o interne alla società -Volontà di tutti i soci o della maggioranza dei soci -Mancanza successiva della pluralità dei soci. Quando nella società è rimasto un unico socio, a meno che tale pluralità non venga ricostituita entro 6 mesi con l'ingresso nella società di almeno un altro socio PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE: Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società i suoi amministratori non possono più compiere nuove operazioni e conservano il potere di amministrazione solo per affari urgenti fino a quando non vengono nominati i liquidatori. Quando si verifica una causa di scioglimento una società semplice non si estingue automaticamente ma entra nella fase di liquidazione che è diretta trasformare il patrimonio sociale in denaro, pagare i creditori e ripartire l'eventuale attivo residuo tra i soci. I liquidatori che hanno la rappresentanza della società verso terzi devono: -Prendere in consegna dagli amministratori i beni e documenti sociali e leggere con essi l'inventario (bilancio iniziale di liquidazione). -Compiere tutti atti necessari per liquidazione del patrimonio della società (esempio vendere merci in rimanenza e riscuotere crediti) -Provvedere al pagamento dei debiti sociali. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: Se al termine di queste operazioni le attività risultano maggiori delle passività essi potranno procedere con la ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo residuo. Se invece l'attivo patrimoniale supera l'ammontare dei debiti, i liquidatori dopo aver pagato tutti i debiti e aver accantonato le somme per pagare eventuali debiti futuri devono procedere al rimborso di conferimento ai soci e alla ripartizione dell'attivo residuo tra i soci in proporzione alla partecipazione di ciascun socio ai guadagni. ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ: Quando queste operazioni sono state compiute si verifica automaticamente l'estinzione della società cioè la cessazione come soggetto autonomo di diritto, senza necessità di ulteriori adempimenti. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CON UN SOCIO: Può succedere in alcuni casi che la società abbia interesse a continuare la sua attività ma il singolo socio decida di non volete più far parte. In questo caso si verifica lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio. Si può verificare soltanto per la morte, il recesso e l'esclusione. MORTE: In caso di morte del socio si produce automaticamente la cessazione del rapporto di partecipazione alla società. RECESSO: Volontà da parte del socio di non voler far più parte di una società.